WhistleblowingPA
Whistleblowing - procedura per segnalazioni di illeciti e irregolarità
Ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2025, 13:09
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 dà attuazione alla direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
È il c.d. “decreto whistleblowing” che introduce un insieme di regole e prescrizioni volte a promuovere l’adozione di un adeguato sistema di gestione delle segnalazioni di condotte indebite, con l’obiettivo di favorire l’emersione di illeciti o situazioni di rischio; infatti, il termine whistleblowing significa letteralmente “soffiare nel fischietto” ed è comunemente utilizzato per indicare la segnalazione di condotte illecite.
Il D.Lgs. 24/2023, disciplinando in modo organico l’istituto di whistleblowing, ha ampliato notevolmente il novero dei soggetti che possono qualificarsi come whistleblower e modificato le ipotesi di violazione di norme che possono costituire oggetto di segnalazione.
Presupposti soggettivi.
Per quanto riguarda il settore pubblico, i soggetti ai quali è riconosciuta la protezione in caso di segnalazione sono indicati nell’articolo 3, co. 3-4-5 D.Lgs. 24/2023; nello specifico:
- dipendenti dell’Ente pubblico;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
- dipendenti o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico;
Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.
Presupposti oggettivi.
Oggetto di segnalazione sono le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica; tali informazioni, per rappresentare un’ipotesi rientrante nell’ambito applicativo della disciplina sul whistleblowing, devono essere state acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).
- Informazioni sul canale di segnalazione interno - modalità scritta a mezzo piattaforma.
In ottemperanza al D.Lgs. 24/2023, il Comune di Scorzè informa di aver predisposto un canale di segnalazione interno che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in tutte le fasi di gestione della segnalazione stessa. L’articolo 12, infatti, prescrive che “l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni”.
La gestione del canale di segnalazione è affidata esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- Informazioni su modalità e procedure per effettuare la segnalazione - canale interno
Il Comune di Scorzè ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento interno sicuro per le segnalazioni.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
invia una segnalazione al RPCT
Per aprire il link non utilizzare come browser Internet explorer.
- Informazioni sul canale di segnalazione interno - modalità orale.
Le segnalazioni in forma orale saranno effettuate mediante un incontro diretto con il RPCT il quale si rende disponibile a ricevere, nel suo ufficio, il segnalante ogni primo mercoledì del mese dalle 14.00 alle 15.00 . La dinamica di interazione avverrà sotto forma di domande dell’RPCT e risposte del segnalante. Al termine dell’incontro verrà sottoscritto il verbale della segnalazione che sarà custodito dall’RPCT in modalità riservata e con l’applicazione di idonee misure di sicurezza.
- Informazioni su modalità e procedure per effettuare la segnalazione - canale estermo
Si informa, altresì, che tra le novità apportate dal D.Lgs. 24/2023, ANAC è individuata quale autorità amministrativa deputata a predisporre e gestire il canale di segnalazioni esterno. L’utilizzo di tale canale per le segnalazioni di whistleblowing può avvenire solo se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- a)non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;
- b)la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c)la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d)la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Invia una segnalazione all'ANAC
Informativa Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti.
Si allega informativa dettagliata per il segnalante e per il segnalato.